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Riforma della giustizia, cosa cambia con le carriere separate

La riforma della giustizia introduce carriere separate, due Csm e un’Alta corte disciplinare con nuove regole sui magistrati

Riforma della giustizia, cosa cambia con le carriere separate

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Approvata in terza lettura, la riforma della giustizia attende il referendum e ridisegna carriere e poteri disciplinari

La riforma costituzionale della giustizia è stata approvata in terza lettura alla Camera e, dopo il passaggio definitivo al Senato, sarà sottoposta al giudizio dei cittadini tramite referendum. Il progetto introduce una revisione profonda dell’ordinamento, toccando il rapporto tra giudici e pubblici ministeri, il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e la gestione dei procedimenti disciplinari.

Una magistratura divisa in due percorsi

L’articolo 104 della Costituzione finora definiva la magistratura come un “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Con la riforma, questa definizione si arricchisce: l’ordine sarà formato da due carriere distinte, quella giudicante e quella requirente, sancendo così una separazione formale tra chi emette le sentenze e chi sostiene l’accusa.

Due Consigli superiori al posto di uno

Il tradizionale Consiglio superiore della magistratura viene sdoppiato. Ne nasceranno due: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica e includeranno come membri di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Sorteggio al posto delle elezioni

I nuovi Consigli non saranno più eletti. La loro composizione prevede un terzo di membri laici, scelti tramite sorteggio da una lista di giuristi predisposta dal Parlamento in seduta comune, e due terzi di magistrati, anch’essi estratti a sorte tra chi possiede i requisiti stabiliti da una futura legge ordinaria. Ogni consigliere rimarrà in carica quattro anni e non potrà partecipare al sorteggio successivo.

Competenze e limiti dei nuovi Csm

I due Csm manterranno funzioni fondamentali per la gestione della carriera dei magistrati: assunzioni, trasferimenti, assegnazioni e valutazioni di professionalità. Perderanno invece la competenza disciplinare, che sarà affidata a un organo apposito.

L’Alta corte disciplinare

La disciplina dei magistrati passerà all’Alta corte disciplinare, composta da 15 membri. Tra questi: 3 nominati dal Capo dello Stato, 3 estratti da un elenco di giuristi votato dal Parlamento, 6 giudici con almeno vent’anni di servizio ed esperienza in Cassazione e 3 pubblici ministeri con requisiti analoghi. La maggioranza sarà quindi formata da togati, ma la presidenza spetterà a un laico. Il mandato durerà 4 anni e non sarà rinnovabile.

Sentenze e ricorsi limitati

Un aspetto delicato della riforma riguarda la possibilità di impugnare le sentenze disciplinari. Sarà possibile ricorrere solo davanti alla stessa Alta corte, in una composizione diversa dal primo grado. Non sarà quindi più possibile rivolgersi alla Cassazione, modificando quanto previsto oggi dall’articolo 111 della Costituzione. Una legge ordinaria definirà nel dettaglio procedura, sanzioni e funzionamento dell’organo.

Leggi attuative entro un anno

Il testo della riforma prevede che entro dodici mesi dall’entrata in vigore (dopo il referendum) vengano emanate le leggi attuative. Nel frattempo, continueranno a valere le norme già in vigore, in attesa delle nuove regole operative.


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19 Settembre 2025
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